
Ernst Jünger e la Nuova Destra
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Solstizio d’estate
21 Giugno 2026di Marco Migliorini e Stefano Beccardi
1. Dall’era delle dichiarazioni universali alla “religione” dei Diritti dell’Uomo: il diritto quale gabbia per la Politica e la Storia
L’eredità dei Lumi in ambito giuridico è il florilegio di “dichiarazioni universali” di diritti “umani”, in una visione di umanità idealizzata, astratta dal contesto storico-sociale di provenienza.
Sia chiaro: non si vuole qui mettere in discussione la validità teorico-concettuale delle enunciazioni di principio, bensì riflettere sulla portata pratica e rivoluzionaria (nel senso etimologico del termine) che tale ventata di proclamati diritti ha determinato nel Vecchio Mondo e sulla spinta propulsiva alla diffusione del “modello occidentale” avvenuta tra il Novecento e gli albori del terzo millennio.
L’effetto più evidente, dopo un paio di secoli di osservazione empirica, è l’avvenuta inversione di rapporti tra individuo e comunità, tra cittadino e Leviatano politico. Diritti e libertà (sempre più in fase di “dilatazione”, specie oggigiorno) non hanno avuto l’effetto di fissare un punto di equilibrio, di contemperamento tra istanze individuali e collettive, ma, al contrario, di elevare – ma sarebbe più corretto dire astrarre – il singolo sopra ogni altra dimensione. L’uomo, da “animale sociale” (Aristotele), è ormai divenuto un animale pre-sociale e, quindi, apolitico o impolitico. E’ divenuto, in sostanza, una struttura ideologica e, come tale, fattore di scontro e lacerazione.
Le dottrine politiche (liberale e socialista) superstiti del secondo conflitto mondiale si sono, in diverso modo, abbeverate a questa fonte, fino a parcellizzare progressivamente il tessuto sociale, sfaldandolo, rendendolo sospetto, opprimente, addirittura démodé e, perciò, poco appetibile per il mercato imperante, che prospera oggi grazie alla distruzione delle identità individuali e collettive.
La concezione dell’uomo libero, munito di diritti inviolabili, è divenuta il motore, un mito mobilitante tanto per l’individuo atomizzato, in competizione con il mondo circostante (nella versione liberale), quanto per le minoranze in lotta per ritagliarsi il loro posto nel mondo (nella versione socialista), a discapito di un senso del “Noi”, di un’appartenenza che ormai non è più elettiva ma meramente amministrativa.
Non è scritto in alcuna dichiarazione (né nella Dichiarazione d’indipendenza americana del 1776, né nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, né nella Dichiarazione universale approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1948, né nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 1950, né nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 2000), né era l’effetto ultimo perseguito, ma in ogni caso è evidente come il “dirittoumanismo” abbia determinato il progressivo sradicamento, di sé e dell’Altro. E’ questo il cielo d’Occidente, una pretesa d’amore che in fondo, però, si manifesta come odio, negazione, colpa, oblio. Un mito mobilitante che si fa mito incapacitante e che si auto-divora.
Nell’affermazione di questa religione laica dei “diritti umani” – la cui eresia, a geometrie variabili, fonda lo ius belli contemporaneo – sono confluite, ad avviso di chi scrive, due scuole giuridiche di vecchio corso, che avrebbero dovuto essere l’una la contraddizione dell’altra e che si sono invece saldate tra di loro in modo singolare.
Da un lato, la corrente giusnaturalista, promotrice dei diritti inalienabili e universali, sorta nella prospettiva teologica cristiana e sviluppatasi per via “profana”, ma con pretesa di sacralità, rivolta alla questione sulla legittimazione del potere e del diritto. Dall’altro lato, la corrente positivista, attenta esclusivamente alla questione della legalità normativa, cioè alla sua derivazione dal potere costituito e alla sua conformità ad una norma fondamentale.
Il sistema dei “diritti umani” ha, evidentemente, una matrice giusnaturalistica. Tuttavia, nella misura in cui le varie dichiarazioni/convenzioni hanno efficacia preminente negli ordinamenti nazionali, quali “norme fondamentali” poste al di fuori e al di sopra, esse finiscono per uniformare non solo la sfera giuridica, ma altresì quella politica, imponendo, di fatto, un modello politico (democratico-parlamentare) e le relative coordinate essenziali (nelle quali gli interessi degli individui, singolarmente assunti oppure organizzati in gruppi – lobbies o minoranze –, finiscono per prevalere su quelli della comunità, con conseguente frantumazione dell’organicità della stessa).
Sia sul versante formale, sia su quello sostanziale, il sistema dei “diritti umani” costituisce un limite all’autodeterminazione politica dei governi nazionali.
Una chiara dimostrazione di quanto appena detto la rinveniamo nell’ambito delle politiche migratorie. Il diritto a non essere discriminati, a non subire trattamenti persecutori e degradanti, finisce per essere il “grimaldello” giuridico attraverso cui legittimare flussi migratori di massa, a discapito degli interessi e dei diritti degli autoctoni, che diventano sempre recessivi.
Un altro esempio lo si rinviene nell’ambito delle “politiche di genere”, in cui il diritto all’identità sessuale diventa il perno su cui muovono l’agonismo tra i sessi e/o la fluidità sessuale.
Il malgoverno dei “diritti umani” focalizza l’attenzione su singoli aspetti di fenomeni complessi, perdendo di vista la visione d’insieme, il controbilanciamento tra opposti interessi.
Il dogmatismo dei “diritti umani” produce inoltre nuove figure socio-politiche, astratte, totalizzanti, come ad esempio il “migrante” – cioè, il portatore di diritti sradicato – o il “razzista” – cioè, colui che si oppone allo sradicamento di sé e dell’Altro.
Il “dirittoumanismo” non è quindi più un argine al potere politico arbitrario, ma costituisce lo strumento per l’azzeramento della discrezionalità politica di una data comunità. E’, in sintesi, una violenta costruzione ideologica e dogmatica che ambisce alla polverizzazione di tutto ciò che la cultura indoeuropea ha costruito nel corso di millenni.
2. Uno sguardo al modello giuridico romano
La visione di un corpus normativo di principi e di istituti “comune” a più culture e sensibilità giuridiche affonda le radici nella storia, seppure con declinazioni molto diverse da quelle a cui assistiamo oggigiorno.
Appare utile fare riferimento, in particolare, all’esperienza romana.
La fine dell’età repubblicana e il periodo imperiale (II-III sec. d.C.) è la fase storica successiva al culmine dell’espansione; l’impero sconfinato richiede ormai notevoli capacità organizzative, complesse strategie di pianificazione, di cura e manutenzione. Il tempo della conquista è terminato, sostituito dalla necessità di gestire, governare, regolare. Non è un caso che, proprio in questa fase, il diritto romano – tradizionalmente refrattario alle definizioni, alla sistematica, agli schemi (a beneficio di una impostazione tesa a privilegiare la soluzione del caso concreto) – inizi a produrre opere organiche rivolte ad esporre l’ordinamento giuridico in strutture logiche, scandite da argomentazioni serrate e tendenti alla completezza, all’esaustività.
Nonostante l’impero abbracci una immensa vastità di popoli, i giuristi romani, nel descrivere e analizzare la natura e le singole componenti dell’ordinamento giuridico, restano romano-centrici. Il pragmatismo romano non rifugge dal confronto con l’altro, ma – senza subirlo passivamente – lo recupera ed attualizza innestandolo nella tradizione romana, vivificandola senza procedere ad un “trapianto” di corpi giuridici estranei, con conseguente rischio di crisi di rigetto.
In particolare, il pretore urbano e il pretore peregrino sono in protagonisti di questa lenta, costante e controllata opera di rimodulazione di principi giuridici altrui secondo la tradizione, la mentalità e l’approccio tipicamente romano al diritto. Sono, costoro, due magistrati (il pretore urbano titolare della giurisdizione civile tra cittadini romani a Roma, quello peregrino è invece deputato ad organizzare il processo privato a Roma tra stranieri o tra un romano e uno straniero), che, in definitiva, compiono un’opera di continuo aggiornamento, che, nel caso della comprovata bontà o utilità di norme o principi di diritto derivati da ordinamenti stranieri, sfocia in una “romanizzazione” degli stessi.
In questa opera, iniziano a farsi largo le nozioni di “diritto delle genti” (ius gentium) e di “diritto naturale” (ius naturale) e del loro rapporto rispetto al diritto civile, etimologicamente inteso come il diritto applicabile unicamente ai cittadini Romani (cives Romani). Due sono le fonti principali: Gaio e Ulpiano, giuristi operanti tra la metà del II e i primi decenni del III secolo d.C.
Gaio afferma che tutti i popoli, che si governano con leggi e consuetudini, in parte utilizzano il proprio diritto, in parte il diritto comune a tutti gli uomini: ciò che ciascun popolo ha costituito per sé come diritto, si chiama diritto civile (ius civile), come se fosse il diritto della comunità statale (civitas), mentre, al contrario, il diritto che la razionalità naturale (naturalis ratio) ha prodotto tra tutti gli uomini, viene presso tutti i popoli custodito e chiamato diritto delle genti (ius gentium), quasi fosse un diritto impiegato da tutti.
Ulpiano, invece, trasforma la bipartizione gaiana (ius civile-ius gentium) in una tripartizione (ius civile-ius gentium-ius naturale). Nella visione ulpianea, il diritto naturale è quel complesso di norme che la natura insegna a tutti gli esseri animati: il rapporto sessuale tra maschio e femmina per la procreazione, la medesima procreazione, l’educazione della prole e dei piccoli sono il migliore esempio per illustrare il concetto. Sono precetti validi non solo per gli esseri umani, ma per tutti gli esseri animati. Il ius gentium è invece un diritto comune a tutti gli uomini e solo ad essi: ad esempio, le norme riguardanti la schiavitù sono di diritto delle genti perché in qualsiasi ordinamento dell’epoca la schiavitù è disciplinata giuridicamente.
E’ bene precisare che sia Gaio, sia Ulpiano costruiscono classificazioni con valore descrittivo (di taglio comparatistico quella gaiana, più filosofica quella ulpianea): le quali, si badi bene, non dicono ancora nulla sulla concreta operatività degli istituti di volta indicati come appartenenti al diritto delle genti, a quello naturale o a quello civile. La loro fattiva efficacia deriva e dipende solo ed unicamente dall’ordinamento giuridico romano e, più, specificamente, dalla parte del medesimo incaricata, siccome idonea, di applicare quelle norme di quell’istituto.
Nel caso del ius gentium, l’uomo romano alza lo sguardo sull’orizzonte giuridico con cui entra in rapporto, che stimola una valutazione congeniale e un’assimilazione critica, trova interessante una serie di istituti non autoctoni, li ammette ed immette nel proprio ordinamento “romanizzandoli”; attraverso la pratica e la diagnosi del pretore, li digerisce, cioè li mette in ordine e li trasforma in nutrimento e sostanza vitale per il diritto e il popolo romano. Lo stesso si verifica quando un istituto del diritto romano, nato per i cittadini, viene rielaborato per essere poi esteso anche (ma non soltanto) agli stranieri.
Per quanto attiene al ius naturale, invece, si tratta del frutto di una facoltà di osservazione della realtà: ad esempio, la natura dimostra la ricorrenza, l’utilità e la necessità della unione sessuale tra uomo e donna, della procreazione, della educazione della prole.
Cosa accomuna queste due visioni? Un tratto profondamente romano, in chiave giuridica, di affrontare le cose: partire dalla realtà, non dalla teoria, dai fatti e non dai dogmi o da un’ideologia precostituita, ma dall’uomo concreto, radicato nella storia, inserito in un tessuto sociale, non frutto di astrazione, di idealizzazione, ma essere vivente in senso ampio, pieno e profondo.
La più grande lezione del diritto romano è in fondo questa, sintetizzata da un passo delle fonti: non ex regula ius, sed ex iure quod est regula fiat. Il diritto non sorge dalla regola, cioè dalla norma, ma, al contrario, è dal diritto che nasce la disposizione normativa: e il diritto che esiste, che già c’è (quod est), non è altro che la regolamentazione di un caso controverso che nasce o che è un riflesso della vita degli uomini.
La realtà ha in sé una immanente forma di regolamentazione giuridica, le cose che ci circondano, la vita, la società tende ad organizzarsi secondo modelli ordinati, e quindi interpretabili giuridicamente, che il diritto deve comprendere, valutare, analizzare, scomporre e rimodulare per proporre una soluzione efficace.
Il diritto delle genti non è un guazzabuglio di stampo globalista, un ordinamento valido per tutti gli uomini e a tutte le latitudini; il diritto naturale non ha alcun afflato giusnaturalistico, non descrive un uomo apolide, senza storia, radici, patria, identità.
Dunque, la complessità e l’elasticità dell’impianto giuridico romano parte da un postulato implicito e indiscutibile: Roma sa chi è, sa cosa vuole e come ottenerlo, e di conseguenza modula la risposta normativa, offrendo una pluralità di forme di tutela, le quali tutte muovono da un unico presupposto, cioè la difesa attiva di Roma, della sua sovranità, del populus Romanus.
Soltanto in questo modo ius gentium e ius naturale sono parte integrante dell’ordinamento giuridico romano. Non sono, per definizione, principi generali o rarefatti modelli etici, astrusi dalla vita ed alieni dalla prospettiva socio-politica romana. Non sono il veicolo per introdurre a Roma universalismi livellanti o pseudoglobalismi uniformanti; sono invece concetti che, essenzialmente, indicano la posizione, la reazione, la risposta di Roma e del suo diritto, che è sempre e costantemente posto al servizio dell’uomo romano, radicato nella Storia e nella civiltà.
Nel modello romano, la rielaborazione concreta e giuridicamente inappuntabile di un mondo che si amplia ed evolve non si affronta facendosi “invadere”, cioè accettando acriticamente valori, storia, tradizioni, usi e costumi esterni, ma al contrario modulando risposte giuridiche flessibili, razionali e concrete.
Quando quest’opera di integrazione non sarà più socialmente e politicamente attuabile, Roma collasserà.
3. Considerazioni conclusive
La lezione giuridica che ci perviene dal diritto romano è che la concreta accoglienza, l’evoluzione creatrice, il controllo dello sviluppo interno degli istituti, la verifica della capacità degli stessi di rispondere ai mutevoli e pratici interessi della società romana sono, tutti, compiti e atti doverosamente posti in essere dall’ordinamento giuridico romano nel suo complesso e grazie ai suoi vari protagonisti (magistrati, giuristi, comizi).
Nessun universalismo, nessun cosmopolitismo, nessuna apolidia transnazionale, nessuna astrazione, nessuna idea astrusa e fumosa dell’uomo e della società, nessuna fuga in avanti, nessuna inclusività ingiustificata, gratuita ed immotivata, ma, al contrario, una duttile e vigile opera di discernimento, saggia valutazione, prudente apprezzamento e costante raccordo degli elementi nuovi e meritevoli con la tradizione e con l’assetto politico-giuridico romano.
A questo insegnamento storico dovremmo quindi ispirarci, affinché l’abuso dei “diritti umani” non conduca alla liquefazione delle identità particolar


